Art. 14. Disciplina transitoria 1. Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del presente decreto, vengono definiti i seguenti termini: a) i procuratori della Repubblica invieranno, tramite i procuratori generali, al presidente della Corte di appello, entro il 30 ottobre 2003, le istanze raccolte e debitamente istruite; b) e' fissato in data 30 luglio 2003 il termine ultimo per la raccolta da parte del procuratore della Repubblica delle istanze per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a vice procuratore onorario di cui all'art. 3 del presente decreto; c) tutte le pratiche relative a domande di nomina a vice procuratore onorario pendenti presso le procure della Repubblica o i consigli giudiziari alla data di approvazione della circolare di cui in premessa, sono trasmesse al presidente della Corte di appello per l'inserimento nella graduatoria. Tutte le pratiche pervenute al Consiglio superiore della magistratura alla data di approvazione della suddetta circolare sono esaminate secondo la disciplina previgente.