Art. 14.
                       Disciplina transitoria
  1. Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del
presente decreto, vengono definiti i seguenti termini:
    a) i   procuratori   della   Repubblica   invieranno,  tramite  i
procuratori  generali, al presidente della Corte di appello, entro il
30 ottobre 2003, le istanze raccolte e debitamente istruite;
    b) e'  fissato  in  data  30 luglio 2003 il termine ultimo per la
raccolta  da parte del procuratore della Repubblica delle istanze per
la  partecipazione  alla  procedura di selezione per la nomina a vice
procuratore onorario di cui all'art. 3 del presente decreto;
    c) tutte  le  pratiche  relative  a  domande  di  nomina  a  vice
procuratore  onorario pendenti presso le procure della Repubblica o i
consigli  giudiziari alla data di approvazione della circolare di cui
in  premessa, sono trasmesse al presidente della Corte di appello per
l'inserimento  nella  graduatoria.  Tutte  le  pratiche  pervenute al
Consiglio  superiore  della  magistratura  alla  data di approvazione
della   suddetta  circolare  sono  esaminate  secondo  la  disciplina
previgente.