Art. 2.
                 Nomina (requisiti e documentazione)
  1.  Per  conseguire  la  nomina (e per ottenere la conferma) a vice
procuratore onorario e' necessario che l'aspirante:
    a) sia cittadino italiano;
    b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
    d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a sessantanove anni;
    e) abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha  sede  l'ufficio  giudiziario  per il quale e' presentata domanda,
fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
    f) abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza in una delle
universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
    g) non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza.
  2.   Tali   requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  della
presentazione della domanda di nomina o conferma.
  3.   Alle  istanze  di  nomina,  presentate  al  procuratore  della
Repubblica  e  successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in
originale   e   in   copia,   dovranno  essere  allegati  a  pena  di
inammissibilita':
    prodotti dall'interessato:
      a) istanza di nomina dell'aspirante;
      b) certificazione  o autocertificazione dei requisiti di cui al
paragrafo  precedente,  con  l'indicazione,  quanto  al punto f), del
luogo  e  della  data  in  cui sia stata conseguita la laurea e della
votazione conseguita;
      c) certificato   attestante   l'idoneita'   fisica  e  psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);
      d) rilascio   del   nullaosta  incondizionato  da  parte  della
amministrazione   di  appartenenza  o  del  datore  di  lavoro  degli
aspiranti all'incarico di vice procuratore onorario;
      e) dichiarazione   con   cui   l'aspirante  si  impegna  a  non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del
tribunale   o  della  sezione  distaccata,  presso  la  quale  svolge
esclusivamente le funzioni (v. art. 5);
      f) dichiarazione    sulla    insussistenza    di    cause    di
incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5).
    prodotti dall'ufficio:
      a) certificato  dei  carichi  pendenti rilasciato dalla procura
della Repubblica presso il tribunale;
      b) certificato  penale  ai  sensi  dell'art.  688,  comma I del
codice di procedura penale;
      c) rapporto informativo del prefetto;
      d) parere  motivato  del competente Consiglio dell'ordine degli
avvocati.
  Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente  compilato a cura dell'interessato (allegato A-V.P.O. del
presente decreto).