Art. 3.
                     Procedimento per la nomina
  1. Le istanze di nomina a vice procuratore onorario sono presentate
alla  procura  della  Repubblica  presso il tribunale competente, dal
1° gennaio alla data del 30 giugno di ogni anno dispari.
  2.  Il  procuratore della Repubblica, una volta istruite le istanze
di  nomina  dei  vice  procuratori  onorari, trasmette al procuratore
generale  della  Repubblica presso la Corte di appello le domande con
il  proprio  parere  motivato.  Sara'  cura  del procuratore generale
inoltrare  successivamente  le  suddette proposte al presidente della
corte di appello:
    a) il  presidente  della  Corte  di  appello  provvede  quindi  a
convocare  il  Consiglio  giudiziario  nella  composizione  integrata
prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
per  la  valutazione  dei  requisiti ed i titoli degli aspiranti vice
procuratori  onorari  e  per la predisposizione di una graduatoria di
tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di
graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli
aspiranti  alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di
cui al comma 1;
    b) eventuali   osservazioni   nei  confronti  della  graduatoria,
proposte  entro  venti  giorni  dalla  sua  approvazione da parte del
Consiglio   giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio
giudiziario   prima   dell'inoltro  della  graduatoria  al  Consiglio
superiore della magistratura;
    c) predisposta   la   proposta   di   graduatoria   il  Consiglio
giudiziario  provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e
in   copia)   entro   il  30 ottobre  al  Consiglio  superiore  della
magistratura  per  la successiva approvazione e la conseguente nomina
dei candidati che copriranno i posti vacanti;
    d)  coperti i posti in organico, la graduatoria verra' utilizzata
dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  fino al 30 giugno del
successivo  biennio,  al fine di coprire i posti resisi eventualmente
vacanti  a  seguito  del verificarsi di una delle condizioni previste
dall'art.  12  del  presente  decreto.  La  nomina a vice procuratore
onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici
giudiziari;
    e) in  caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza
biennale,  ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere
nuove  istanze  secondo  la procedura di cui al presente articolo, in
quanto compatibile;
    f) alla  scadenza  del biennio il Consiglio giudiziario integrato
provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione
esclusivamente  le  istanze presentate nel periodo previsto dal comma
1;
    g) eventuali  istanze  di  nomina  pervenute  oltre il termine di
presentazione  delle  istanze  di  cui al comma 1, sono rigettate con
provvedimento del procuratore della Repubblica.
  3.  I  pareri  dei  procuratori  della Repubblica e le proposte dei
consigli   giudiziari  dovranno  essere  espressamente  motivati  sui
seguenti punti:
    a) possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
    b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   superiore  della  magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
    c) inesistenza   di   fatti   e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
    d) idoneita'   degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
    e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli
aspiranti.
  4.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i  consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di
appartenenza.
  5.  I  dirigenti  di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti,
per  ciascuna  procura  della  Repubblica,  ai servizi riguardanti la
magistratura  onoraria  attesteranno  la  regolare  allegazione della
documentazione  per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la
trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione
di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
  6.  Le  istanze  di  nomina  e  le  proposte  di  conferma dei vice
procuratori  onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere
trasmesse  al  Consiglio  superiore  della  magistratura  a  cura dei
presidenti delle corti di appello, in originale e in copia.
  7.   Ad  avvenuta  nomina  o  conferma,  sara'  cura  degli  uffici
interessati comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al
Ministero  la  presa  di possesso, mediante trasmissione del relativo
verbale.  Dovra',  altresi',  essere comunicata dal procuratore della
Repubblica  la  mancata  presa  di possesso nel termine stabilito per
l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.