Art. 4.
                        Titoli di preferenza
  1.  Costituisce  titolo  di  preferenza  per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
    a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
    b) della   professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita'  di
iscritto  nell'elenco  speciale  previsto  dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
    c) dell'insegnamento  di  materie  giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
    d) delle   funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica
corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che
l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
    e) delle  funzioni  con  qualifica  di  dirigente o con qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
  2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di  preferenza,  in assenza di
quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di
specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
  3.  Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
    a) tra  i  titolari  delle funzioni indicate alle lettere a), c),
d),  e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
    b) tra  i titolari delle qualifiche di alla lettera b) prevale la
maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
    c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
    d) a  residuale  parita'  di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.