Art. 4. Titoli di preferenza 1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso: a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio; c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali; d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette; e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. 2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398. 3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri: a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di servizio; b) tra i titolari delle qualifiche di alla lettera b) prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale; c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea; d) a residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore anzianita' anagrafica.