Art. 6.
                              Tirocinio
  1.  Ai  fini  di  consentire  ai  vice procuratori onorari di nuova
nomina  una  indispensabile  formazione  professionale, i procuratori
della  Repubblica  cureranno  che  costoro,  subito  dopo  la nomina,
effettuino   un  periodo  di  tirocinio  della  durata  di  tre  mesi
anteriormente  all'assunzione  di  funzioni  giudiziarie e i consigli
giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.
  2.  Il  tirocinio  si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto  seguendo  le indicazioni del pubblico ministero titolare e la
presenza   ad  udienze  dibattimentali  cui  parteciperanno  pubblici
ministeri professionali.
  3.  Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori
onorari,  mediante  l'apporto  di  magistrati all'uopo designati e di
rappresentanti dell'avvocatura.
  4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono
in  una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla
professionalita'  del  vice  procuratore  onorario nell'esame e nello
studio  degli  atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute
dei  provvedimenti  e  sulle  attitudini all'esercizio delle funzioni
giurisdizionali.
  5.  Nel  caso in cui vi sia una valutazione negativa dell'attivita'
svolta,  nel  corso  del  periodo  di  tirocinio del vice procuratore
onorario,  il  procuratore della Repubblica redige apposita relazione
per  l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art.
42-sexies,  comma  2, lettera c), ord. giud., secondo quanto previsto
dall'art. 13.