Art. 6. Tirocinio 1. Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e i consigli giudiziari individueranno un magistrato di riferimento. 2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del pubblico ministero titolare e la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali. 3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura. 4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla professionalita' del vice procuratore onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 5. Nel caso in cui vi sia una valutazione negativa dell'attivita' svolta, nel corso del periodo di tirocinio del vice procuratore onorario, il procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), ord. giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.