Art. 7.
                              Conferma
  1.   Ai  fini  della  conferma,  il  Consiglio  giudiziario,  nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un
giudizio   di   idoneita'  alla  continuazione  dell'esercizio  delle
funzioni  sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a
campione dei provvedimenti.
  2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la
conferma.
  3. Alle istanze o proposte di conferma sara' sufficiente allegare:
    prodotti dall'interessato:
      a) istanza  di  conferma,  da  presentare  al procuratore della
Repubblica  almeno  sei mesi prima della data di scadenza del mandato
di nomina a pena di inammissibilita' (v. art. 8.3);
      b) certificazione  o  autocertificazione  dei  requisiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g);
      c) dichiarazione  con  cui  il  confermando  si  impegna  a non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del
tribunale  o  nella  sezione  distaccata,  presso  il quale svolge le
funzioni (v. art. 5);
      d) dichiarazione    sulla    insussistenza    di    cause    di
incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5);
    prodotti dall'ufficio:
      relazione   del  procuratore  della  Repubblica  sull'attivita'
svolta  dall'interessato  nel triennio decorso, con l'allegazione dei
prospetti  statistici  relativi  a detto periodo, e sull'esistenza di
eventuali situazioni di incompatibilita'.
  Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente  compilato  a  cura  dell'interessato (allegato A-VPO del
presente decreto).
  4.  Ai  fini  della  conferma, i consigli giudiziari terranno conto
della valutazione espressa dal procuratore della Repubblica presso il
quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attivita'.