Art. 8.
         Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
  1.  La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni.
Il  titolare  puo'  essere  confermato,  alla  scadenza, per una sola
volta.
  2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di  nomina  a  vice  procuratore  onorario  presso  qualsiasi ufficio
giudiziario.
  3.  Almeno  sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli
interessati  dovranno  presentare domanda di conferma ed i capi degli
uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
  4.  La  domanda  di  conferma  va  presentata, secondo le modalita'
previste  dall'art.  2 al procuratore della Repubblica, il quale, una
volta  istruita  la stessa la trasmette al procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello con il proprio parere motivato.
Sara'  cura  del  procuratore  generale  inoltrare successivamente le
suddette proposte al presidente della Corte di appello.
  5.  Alla  scadenza  del  triennio,  il Consiglio giudiziario, nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile,
compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
  6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla
data  del  decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1, ord.
giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno
successivo alla nomina.