Art. 2.
  Ai  sensi  dell'art.  41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  ed in deroga alla normativa vigente in materia, e' autorizzata,
per  il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2003, la concessione del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,  definita
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali  in  data  11 giugno  2003 e richiesta con istanza
presentata   in  data  1° luglio  2003,  in  favore  di  quattrocento
dipendenti  dalla  «Fondazione  di  culto  e  religione istituto Papa
Giovanni  XXIII°»  unita'  di  Serra  D'Aiello (Cosenza), sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto.