Art. 2. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in deroga alla normativa vigente in materia, e' autorizzata, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 giugno 2003 e richiesta con istanza presentata in data 1° luglio 2003, in favore di quattrocento dipendenti dalla «Fondazione di culto e religione istituto Papa Giovanni XXIII°» unita' di Serra D'Aiello (Cosenza), sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto.