Art. 3. Tribune 1. Le tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia in sede nazionale, sia in sede regionale, costituisce un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalita' del servizio pubblico radiotelevisivo. 2. Le tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente dalla Commissione con le modalita' e secondo i criteri disciplinati dal presente provvedimento, anche ai fini della proporzione con il tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'art. 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione demanda alla RAI alcuni compiti relativi alla gestione diretta. 3. Le tribune politiche trasmesse a diffusione nazionale sono articolate secondo le seguenti tipologie: a) conferenze stampa; b) dibattiti a due; c) tavole rotonde. 4. Le trasmissioni a diffusione regionale sono disciplinate con provvedimento dalla Commissione. 5. La concessionaria deve realizzare sulle reti oggetto della programmazione, televideo e sito Internet le necessarie azioni promozionali delle trasmissioni di cui al precedente comma 3 dandone ampio risalto. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, anche alla programmazione radiofonica.