Art. 3.
                               Tribune
  1. Le   tribune  hanno  natura  di  trasmissioni  di  comunicazione
politica.  La  loro programmazione da parte della concessionaria, sia
in  sede  nazionale,  sia  in  sede regionale, costituisce un obbligo
direttamente  connesso  e  funzionale  alle  finalita'  del  servizio
pubblico radiotelevisivo.
  2. Le tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente
dalla  Commissione  con le modalita' e secondo i criteri disciplinati
dal  presente  provvedimento,  anche ai fini della proporzione con il
tempo  dei  messaggi  autogestiti,  di cui all'art. 3, comma 4, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione demanda alla RAI alcuni
compiti relativi alla gestione diretta.
  3. Le  tribune  politiche  trasmesse  a  diffusione  nazionale sono
articolate secondo le seguenti tipologie:
    a) conferenze stampa;
    b) dibattiti a due;
    c) tavole rotonde.
  4. Le  trasmissioni  a  diffusione  regionale sono disciplinate con
provvedimento dalla Commissione.
  5. La  concessionaria  deve  realizzare  sulle  reti  oggetto della
programmazione,  televideo  e  sito  Internet  le  necessarie  azioni
promozionali  delle trasmissioni di cui al precedente comma 3 dandone
ampio risalto.
  6. Le  disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 4,
5,  6,  7  e  8  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  anche alla
programmazione radiofonica.