Art. 4. Cicli di trasmissioni 1. Le tribune politiche televisive sono articolate in cicli di 36 trasmissioni aventi frequenza trisettimanale, suddivise in: a) un numero di conferenze stampa pari a quello dei soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 5, comma 1; b) un numero di dibattiti a due pari al doppio di quello dei partecipanti individuati ai sensi dell'art. 6; c) un numero di tavole rotonde pari alle trasmissioni residue. 2. La RAI programma con periodicita' costante le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 sulle principali reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon ascolto, assicurando puntualita' nella messa in onda, e le organizza con modalita' che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilita' della conduzione. 3. Entro quindici giorni dall'inizio del ciclo di trasmissioni l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione approva e trasmette alla RAI lo schema delle partecipazioni dei soggetti politici individuati secondo i criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. 4. Entro una settimana dall'inizio del ciclo la RAI comunica la collocazione in palinsesto delle trasmissioni al presidente della Commissione, che puo' disporne la modifica su parere unanime dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. La RAI comunica tempestivamente al presidente della Commissione l'eventuale, eccezionale, modifica della collocazione nel palinsesto. 5. Il calendario dei cicli di cui al comma 1 con le relative informazioni riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi a loro disposizione sono disponibili sul sito Internet nello spazio riservato alla Commissione.