Art. 4.
                        Cicli di trasmissioni
  1. Le  tribune  politiche televisive sono articolate in cicli di 36
trasmissioni aventi frequenza trisettimanale, suddivise in:
    a) un  numero  di  conferenze  stampa  pari a quello dei soggetti
politici aventi diritto a norma dell'art. 5, comma 1;
    b) un  numero  di  dibattiti  a  due pari al doppio di quello dei
partecipanti individuati ai sensi dell'art. 6;
    c) un numero di tavole rotonde pari alle trasmissioni residue.
  2. La  RAI  programma  con periodicita' costante le trasmissioni di
cui  agli  articoli 5,  6  e  7  sulle principali reti radiofoniche e
televisive,   in  orari  che  assicurino  buon  ascolto,  assicurando
puntualita'  nella messa in onda, e le organizza con modalita' che ne
facilitino  la  fruizione  da  parte  di  ampie  fasce  di  pubblico,
privilegiando in particolare l'agilita' della conduzione.
  3. Entro  quindici  giorni  dall'inizio  del  ciclo di trasmissioni
l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della
Commissione   approva   e   trasmette   alla   RAI  lo  schema  delle
partecipazioni dei soggetti politici individuati secondo i criteri di
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.
  4. Entro  una  settimana  dall'inizio  del ciclo la RAI comunica la
collocazione  in  palinsesto  delle  trasmissioni al presidente della
Commissione,   che  puo'  disporne  la  modifica  su  parere  unanime
dell'ufficio  di  presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La  RAI  comunica  tempestivamente  al  presidente  della Commissione
l'eventuale, eccezionale, modifica della collocazione nel palinsesto.
  5. Il  calendario  dei  cicli  di  cui  al  comma 1 con le relative
informazioni  riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi
a  loro  disposizione sono disponibili sul sito Internet nello spazio
riservato alla Commissione.