Art. 5.
                          Conferenze stampa
  1. Le  conferenze stampa consistono in trasmissioni della durata di
quaranta  minuti,  che  si  svolgono mediante domande su argomenti di
attualita'  politica rivolte al leader o, in caso di suo impedimento,
ad  un  rappresentante da lui nominato di un soggetto politico di cui
all'art.   2   da   quattro  giornalisti,  i  quali  intervengono  in
rappresentanza  di  giornali  o  periodici  registrati ai sensi degli
articoli 5  e  6  della  legge  8  febbraio  1948,  n.  47, ovvero di
telegiornali o giornali radio non appartenenti alla RAI registrati ai
sensi  dell'art.  10,  comma  1,  della  legge 6 agosto 1990, n. 223.
Partecipano  alle conferenze stampa, oltre i soggetti politici di cui
alle  lettere  a),  b)  e  c),  del  comma  1 dell'art. 2, le singole
componenti  del  gruppo  misto della Camera dei deputati e del gruppo
misto  del  Senato  della  Repubblica, cosi' come individuate a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera d), e dell'art. 8, comma 1.
  2. Le  testate  invitate  a partecipare alle conferenze stampa sono
scelte dalla direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della
RAI  fra  quelle  di  orientamento  politico-culturale non omogeneo a
quello  del  soggetto  politico che partecipa alla singola tribuna in
modo  da garantire nell'ambito del ciclo la piu' ampia partecipazione
possibile  a tutte le tendenze politicoculturali al fine di garantire
l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo
nell'ambito  del  ciclo.  La  direzione  delle  tribune e dei servizi
parlamentari della RAI comunica al presidente della Commissione entro
una  settimana dalla data della conferenza stampa quali testate abbia
invitato. Il presidente, su parere unanime dell'ufficio di presidenza
integrato   dai   rappresentanti   dei   gruppi,   puo'  disporre  la
sostituzione di una o piu' testate.