Art. 2. 1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di CSQA Certificazioni Srl, quale organismo di controllo autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana». 2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata con regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata da CSQA Certificazioni Srl, ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.