Art. 2.
  1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi  al controllo di CSQA Certificazioni Srl, quale
organismo  di  controllo  autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana».
  2.  Fermo  restando  il  diritto  dei  soggetti  utilizzatori della
denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella di Bufala Campana»,
registrata  con  regolamento  CE n.  1107/96  della  Commissione  del
12 giugno  1996,  di accedere alla certificazione di conformita' alla
disciplina  di  produzione  da  esso  prevista,  la certificazione di
conformita' rilasciata da CSQA Certificazioni Srl, ai sensi del primo
comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Mozzarella  di Bufala Campana», ricade sui soggetti che si avvalgono
della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.