Art. 3.
  1.  La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessa di esistere a
decorrere  dalla  data in cui e' adottata una decisione sulla domanda
stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 settembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate