(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
                   «MOZZARELIA DI BUFALA CAMPANA»

                               Art. 1.
    1.  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine «Mozzarella di
Bufala  Campana»  al  formaggio  prodotto nell'area geografica di cui
all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.
                               Art. 2.
    1.  La  zona  di  provenienza  del  latte  di trasformazione e di
elaborazione  del  formaggio «Mozzarella di Bufala Campana» comprende
il territorio amministrativo di seguito specificato:
Regione Campania.
    Provincia di Benevento: comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi.
    Provincia di Caserta: l'intero territorio.
    Provincia  di  Napoli:  comuni  di Acerra, Giugliano in Campania,
Pozzuoli,  Qualiano,  Arzano,  Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore,
Mugnano.
    Provincia di Salerno: l'intero territorio.
Regione Lazio.
    Provincia  di  Frosinone:  comuni  di  Amaseno, Giuliano di Roma,
Villa  S.  Stefano,  Castro  dei  Volsci,  Pofi,  Ceccano, Frosinone,
Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.
    Provincia di Latina: comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola,
Latina,  Maenza,  Minturno,  Monte  S.  Biagio,  Pontinia,  Priverno,
Prossedi,  Roccagorga,  Roccasecca  dei  Volsci, Sabaudia, S. Felicie
Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia.
    Provincia  di  Roma:  comuni  di  Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia,
Roma, Monterotondo.
Regione Puglia.
    Provincia   di   Foggia:   l'intero   territorio  dei  comuni  di
Manfredonia,  Lesina,  Poggio  Imperiale  e  parte del territorio dei
comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:
      Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con
la statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia;
      Foggia   -   La   zona   abbraccia  il  perimetro  della  nuova
circonvallazione,  ad  est in direzione del comune di Manfredonia, ad
ovest  in  direzione del comune di Lucera, a nord e a sud confina con
la rimanente parte del comune di Foggia;
      Lucera  - La zona interessata confina ad ovest con il comune di
Foggia,  a  sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente
San  Lorenzo,  a  nord  con  la  strada  provinciale  n.  16  fino  a
raggiungere  il  comune  di  Torremaggiore  e  ad  est  con la strada
provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;
      Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il comune
di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada
provinciale  n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune
di Apricena;
      Apricena  -  La  zona  interessata  costeggia a sud il torrente
Radicosa, ad est la strada «Pedegarganica ed il comune di Sannicandro
Garganico, ad ovest con il comune di Lesina e a nord con il comune di
Poggio Imperiale;
      Sannicandro  Garganico  - La zona interessata confina a sud con
la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest
con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;
      Cagnano  Varano  -  La  zona  interessata  confina a sud con il
strada  statale Garganica, ad est con il lago di Varano, ad ovest con
il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;
      San Giovanni Rotondo - La zona interessata confina a sud con la
strada  statale  n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest
con  il  comune  di  San  Marco  in  Lamis  e  a  nord  con la strada
provinciale n. 58;
      San  Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il
comune  di  Foggia,  ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad
ovest  con  il  comune  di Rignano Garganico e a nord con la restante
parte del comune di San Marco in Lamis.
Regione Molise.
    Provincia di Isernia: comune di Venafro.
                               Art. 3.
    1.  La  «Mozzarella di Bufala Campana» e' prodotta esclusivamente
con  latte di bufala intero fresco. La lavorazione prevede l'utilizzo
di  latte crudo, eventualmente termizzato o pastorizzato, proveniente
da  bufale  allevate  nella  zona  di  cui  all'art. 2 e ottenuta nel
rispetto  di  apposite  prescrizioni  relative  all'allevamento  e al
processo  tecnologico, in quanto rispondenti allo standard produttivo
seguente:
      A)  gli  allevamenti  bufalini dai quali deriva il latte devono
essere strutturati secondo gli usi locali con animali originari della
zona  di  cui  all'art.  2,  di  razza  mediterranea italiana. I capi
bufalini  allevati  in  stabulazione  semilibera  in limitati paddok,
all'aperto  con ricorso al pascolamento, devono risultare iscritti ad
apposita anagrafe gia' prevista per legge;
      B) il latte deve:
        i) possedere titolo in grasso minimo del 7,2%;
        ii) possedere titolo proteico minimo del 4,2%;
        iii) essere consegnato al caseificio, opportunamente filtrato
con  mezzi tradizionali e trasformato in Mozzarella di Bufala Campana
entro la 60ª ora dalla prima mungitura;
      C1)  l'acidificazione  di  latte  e  cagliata  e'  ottenuta per
addizione   di   siero  innesto  naturale,  derivante  da  precedenti
lavorazioni  di  latte di bufala avvenute nella medesima azienda o in
aziende  limitrofe  ubicate  nella  stessa  zona di produzione di cui
all'art. 2;
      C2)  la  coagulazione,  previo  riscaldamento  del latte ad una
temperatura  variante da 330° c a 390° c, e' ottenuta per aggiunta di
caglio naturale di vitello;
      C3)  la  maturazione  della cagliata avviene sotto siero per un
tempo variabile in relazione alla carica di fermenti lattici presenti
nel  siero  innesto  naturale  aggiunto,  ma  oscillante intorno alle
cinque ore dalla immissione del caglio. Al termine della maturazione,
dopo  sosta  su tavolo spersoio, la cagliata viene ridotta a strisce,
tritata  e  posta  in  appositi  mastelli,  anche  in  acciaio  o  in
filatrici.  La  cagliata,  dopo  la  miscelazione con acqua bollente,
viene filata, quindi mozzata e/o formata in singoli pezzi nelle forme
e   dimensioni  previste.  Questi  ultimi,  vengono  posti  in  acqua
potabile,  per  tempi  variabili  in funzione della pezzatura, fino a
rassodamento.  La  salatura  viene  eseguita  in  salamoia  per tempi
variabili in base alla pezzatura ed alla concentrazione di sale delle
salamoie,  cui  segue  immediatamente  il confezionamento, recante il
contrassegno  della  D.O.P., da effettuarsi nello stesso stabilimento
di  produzione.  Il prodotto confezionato deve essere mantenuto, fino
al consumo finale, nel suo liquido di governo, acidulo, eventualmente
salato.  Il  prodotto  puo'  essere  affumicato solo con procedimenti
naturali e tradizionali: in tal caso la denominazione di origine deve
essere seguita dalla dicitura «affumicata»;
      D)  forma:  oltre  alla  forma tondeggiante, sono ammesse altre
forme  tipiche  della  zona  di produzione, quali bocconcini, trecce,
perline, ciliegine, nodini, ovoline;
      E)  peso, variabile da 10 a 800 grammi in relazione alla forma.
Per la forma a trecce, e' consentito il peso fino a 3 kg;
      F)   aspetto   esterno:   colore  bianco  porcellanato,  crosta
sottilissima  di  circa  un  millimetro  con  superficie  liscia, mai
viscida ne' scagliata;
      G)  pasta:  struttura  a  foglie  sottili, leggermente elastica
nelle  prime otto-dieci ore dopo la produzione ed il confezionamento,
successivamente  tendente  a divenire piu' fondente; priva di difetti
quali  occhiature,  provocati  da  fermentazioni  gassose  o anomale;
assenza  di  conservanti, inibenti e coloranti; al taglio presenza di
scolatura  in  forma  di  lieve  sierosita'  biancastra,  grassa, dal
profumo di fermenti lattici;
      H) sapore: caratteristico e delicato;
      I) grasso sulla sostanza secca: minimo 52%;
      L) umidita' massima: 65%.
                               Art. 4.
    1.  Il formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di Bufala
Campana» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo
il  contrassegno  sulla  confezione di cui all'allegato A, rilasciato
dall'ente  consortile,  titolare della tutela e vigilanza, su mandato
dell'organismo di controllo. Il suddetto contrassegno che costituisce
parte integrante del presente disciplinare, reca il numero attribuito
dall'ente  consortile  e  gli estremi del regolamento comunitario con
cui  e'  stata  registrata  la denominazione stessa, a garanzia della
rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.
    Il contrassegno deve avere i seguenti riferimenti colorimetrici:
      A)  parte  superiore,  sole  a  raggiera: rosso composto da 79%
magenta e 91% giallo;
      B)  parte  inferiore,  campo  verde, composto da 91% cyan e 83%
giallo,  con  la  dicitura  «Mozzarella  di Bufala» di colore bianco;
sotto campo verde, la dicitura «Campana» di colore verde;
      C) parte centrale, recante la testa di bufala, di colore nero.
    2.  Il  prodotto  ottenuto  con  latte  crudo  deve  riportare in
etichetta detta specificazione.
    3.  E'  vietato utilizzare nella designazione e presentazione del
prodotto D.O.P. Mozzarella di Bufala Campana ulteriori qualificazioni
geografiche.
                               Art. 5.
    1.  E'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 settembre 1979.