IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
base  al  quale  sono  state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale  previste  dall'art. 34, comma 3, della legge 23
dicembre  1994,  n.  724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra l'altro, che le province autonome di Trento e di
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994  e  dell'art.  1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Vista  la  legge  6  marzo  1998,  n.  40, e il conseguente decreto
legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero, che
prevedono,  tra  l'altro,  che  la  copertura  degli  oneri  relativi
all'assistenza  sanitaria, per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario  nazionale,  sia  posta  a  carico delle disponibilita' del
Fondo sanitario nazionale;
  Viste  le  proprie  delibere concernenti la quota di parte corrente
del  Fondo  sanitario  nazionale  2001  e 2002 rispettivamente dell'8
marzo  2001, n. 32 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2001), e del 31 gennaio
2003,  n.  1 (Gazzetta Ufficiale n. 94/2003), con le quali sono state
accantonate  somme  pari  a  1.346.919.592,83  euro per l'anno 2001 e
1.374.311.236,87 euro per l'anno 2002, in attesa di puntuali proposte
da parte del Ministero della salute;
  Tenuto  conto  di  quanto proposto dal Ministero della salute circa
l'assegnazione  alle  regioni  interessate,  a  valere  sulle residue
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2001 e 2002, della somma
di  30.987.413,95  euro (60 miliardi di lire) per ciascun anno per il
finanziamento     dell'assistenza     sanitaria    agli    stranieri,
temporaneamente presenti nel territorio nazionale;
  Considerato  che  la predetta assegnazione e' effettuata sulla base
delle  istanze  di  regolarizzazione  presentate,  sul numero stimato
degli  stranieri  non in regola con le norme relative all'ingresso ed
al  soggiorno  e  sulla  spesa per i ricoveri per gravidanza, parto e
puerperio;
  Vista  l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome nella suduta dell'8
maggio 2003;
                              Delibera:
  A  valere  sulle  residue disponibilita' del Fondo sanitario 2001 e
2002, accantonate con delibere numeri 32/2001 e 1/2003, richiamate in
premessa, e' assegnata alle regioni, per le finalita' sopra indicate,
la  somma  di  30.987.413,95  euro  (60 miliardi di lire) per ciascun
anno.
  Il  predetto  importo  e' ripartito come da allegata tabella che fa
parte integrante della presente deliberazione.
    Roma, 25 luglio 2003
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,
registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 150