Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -   Societa'   per  la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' tenuto
ad  adempiere  a  tutte le disposizioni complementari che l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.