Art. 3.
  L'«Ente  regionale  di  sviluppo  agricolo  per  il  Molise» dovra'
assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse,
che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti dal
disciplinare  predetto  e  che  sulle  confezioni  con le quali viene
commercializzata   la   denominazione   «Molise»   riferita  all'olio
extravergine  di  oliva,  venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal
Ministero  delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10
del regolamento CEE n. 2081/92».