Art. 4.
  L'«Ente  regionale  di  sviluppo  agricolo  per il Molise» non puo'
modificare,  le  modalita'  di  controllo  e  il  sistema tariffario,
riportati  nell'apposito  piano  di controllo per la denominazione di
origine  protetta  «Molise»  riferita all'olio extravergine di oliva,
cosi'  come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» comunica ogni
variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella
documentazione   presentata,   la   composizione   del   comitato  di
certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente
i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano
oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento
autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.