Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito  del  periodo di validita' dell'autorizzazione, l'«Ente
regionale  di sviluppo agricolo per il Molise» e' tenuta ad adempiere
a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.