Art. 6.
  L'«Ente  regionale di sviluppo agricolo per il Molise» comunica con
immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni
lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della
denominazione   di   origine   protetta  «Molise»  riferita  all'olio
extravergine   di   oliva,  anche  mediante  immissione  nel  sistema
informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.