Art. 7.
  L'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» immette anche
nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita'  della  denominazione «Molise» riferita
all'olio  extravergine  di  oliva,  rilasciate  agli utilizzatori. Le
modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal
Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi
conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono
simultaneamente   resi   noti  anche  alla  regione  nel  cui  ambito
territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della  denominazione
«Molise» riferita all'olio extravergine di oliva.