Art. 3.
  L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare»  dovra' assicurare, coerentemente con
gli  obiettivi  delineati nelle premesse, che il prodotto certificato
risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle
confezioni  con  le  quali  viene  conunercializzata la denominazione
«Clementine  del  Golfo  di  Taranto»,  venga  apposta  la  dicitura:
«Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ai
sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».