Art. 3.
  1.  Per  le  modalita'  di  utilizzo  dei  fondi di cui all'art. 2,
nonche'  per  la  gestione  e  monitoraggio  dei progetti individuati
all'art. 1, si applicano le procedure previste dall'art. 1, commi 3 e
4,  e  dall'art.  2,  commi  1  e  2,  del  decreto  del Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 5 luglio 2003, n. 154, intendendosi i termini
ivi  indicati  come  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 settembre 2003
                                                  Il Ministro: Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2003
Ministri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 141