Art. 3. 1. Per le modalita' di utilizzo dei fondi di cui all'art. 2, nonche' per la gestione e monitoraggio dei progetti individuati all'art. 1, si applicano le procedure previste dall'art. 1, commi 3 e 4, e dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, n. 154, intendendosi i termini ivi indicati come decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2003 Il Ministro: Stanca Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2003 Ministri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 141