Art. 3.
    1.  Ad  eccezione  delle iniziative che sono state inserite nelle
graduatorie  di  cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 6, comma
8,  del  regolamento  che,  se  non  agevolate,  non  possono  essere
ulteriormente  ripresentate  con le medesime modalita', le iniziative
che,  a  causa  della insufficienza delle disponibilita' finanziarie,
occupano  una  posizione  nella  relativa graduatoria che risulti non
utile   per   la   concessione   delle  agevolazioni,  sono  inserite
automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando
utile  successivo,  nel  pieno  rispetto,  tuttavia, delle condizioni
vigenti  con  riferimento  a tale graduatoria e fatte salve eventuali
diverse  disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero
intervenire  successivamente  al presente decreto, mantenendo valida,
ai  soli  fini  dell'ammissibilita'  temporale del programma, la data
della  domanda  originaria,  rimanendo  comunque  salve  le eventuali
modifiche   introdotte   in   ordine   agli   ulteriori   criteri  di
ammissibilita'.
    Fatto   sempre  salvo  quanto  detto  in  merito  alle  eventuali
modifiche  normative,  qualora l'impresa intenda mantenere valida, ai
soli  fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della
detta  domanda  originaria  e,  al  contempo,  riformulare la domanda
stessa,   rinuncia   al  suddetto  inserimento  automatico  con  nota
raccomandata  da  inviare alla banca concessionaria entro e non oltre
il  termine  di  cui  all'art.  6,  comma  8,  citato e ripresenta la
domanda,  riformulata,  entro  i termini di presentazione relativi al
solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che
saranno fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
    Le   predette   modalita'   di   inserimento   automatico   o  di
riformulazione  si  applicano  anche alle domande che, sempre a causa
della  insufficienza  delle  disponibilita'  finanziarie,  sono state
agevolate  parzialmente  rispetto  alla  richiesta dell'impresa, alle
condizioni  richiamate  al  punto  5.6  della circolare n. 900516 del
13 dicembre 2000.
    2.  Le  iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali
che,   a   causa  dell'insufficienza  delle  relative  disponibilita'
finanziarie,  occupano  una  posizione  che  risulti non utile per la
concessione  delle  agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa,
concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili
per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate
dalle   regioni   alle  graduatorie  speciali  ed  eventualmente  non
attribuite,  sono  automaticamente  utilizzate  per le corrispondenti
graduatorie regionali ordinarie.