Art. 4.
    1.  Per  le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art.
3,  con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle
imprese  interessate  gli  specifici  motivi dell'esclusione totale o
parziale   dalle   agevolazioni   e   dalla  data  di  ricezione  del
provvedimento  decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso.
Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per
quelle  iniziative  escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto
inviate  dalle  banche concessionarie alle imprese interessate e, per
conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della
domanda  previsti  dall'art.  5,  comma 4, del regolamento, in quanto
tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
      Roma, 14 ottobre 2003
                             Il direttore generale: Pasca di Magliano