Art. 2.
    1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui
alla  citata  legge  n.  488/1992  vengono  adottati  in favore delle
domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente
dalla  prima,  fino  all'esaurimento delle risorse disponibili di cui
alle  premesse,  tenendo  conto della riserva di fondi a favore delle
piccole  e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento
citato  nelle  premesse,  nonche'  del compenso spettante alle banche
concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla
realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente,
all'art.  1,  comma  2,  ed  all'art.  10,  comma  1, del regolamento
medesimo.