Art. 3.
    1.  Ad  eccezione  delle iniziative che sono state inserite nelle
graduatorie  di  cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 6, comma
8,  del  regolamento  che,  se  non  agevolate,  non  possono  essere
ulteriormente  ripresentate  con  le medesime modalita' le iniziative
che,  a  causa  della insufficienza delle disponibilita' finanziarie,
occupano  una  posizione  nella  relativa graduatoria che risulti non
utile   per   la   concessione   delle  agevolazioni,  sono  inserite
automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando
utile  successivo,  nel  pieno  rispetto,  tuttavia, delle condizioni
vigenti  con  riferimento  a tale graduatoria e fatte salve eventuali
diverse  disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero
intervenire  successivamente  al presente decreto, mantenendo valida,
ai  soli  fini  dell'ammissibilita'  temporale del programma, la data
della  domanda  originaria,  rimanendo  comunque  salve  le eventuali
modifiche   introdotte   in   ordine   agli   ulteriori   criteri  di
ammissibilita'.  Fatto  sempre  salvo  quanto  detto  in  merito alle
eventuali  modifiche  normative,  qualora l'impresa intenda mantenere
valida,  ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la
data  della  detta  domanda originaria e, al contempo, riformulare la
domanda  stessa, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota
raccomandata  da  inviare alla banca concessionaria entro e non oltre
il  termine  di  cui  all'art.  6,  comma  8,  citato e ripresenta la
domanda,  riformulata,  entro  i termini di presentazione relativi al
solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che
saranno  fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Le  predette  modalita' di inserimento automatico o di riformulazione
si   applicano   anche   alle  domande  che,  sempre  a  causa  della
insufficienza  delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate
parzialmente  rispetto  alla  richiesta dell'impresa, alle condizioni
richiamate  al  punto  5.6  della  circolare n. 900047 del 25 gennaio
2001.
    2.  Le  iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali
che,   a   causa  dell'insufficienza  delle  relative  disponibilita'
finanziarie,  occupano  una  posizione  che  risulti non utile per la
concessione  delle  agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa,
concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili
per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate
dalle   regioni   alle  graduatorie  speciali  ed  eventualmente  non
attribuite,  sono  automaticamente  utilizzate  per le corrispondenti
graduatorie regionali ordinarie.