Art. 2.
  Il  calendario  delle  festivita', in conformita' alle disposizioni
vigenti, e' il seguente:
    tutte le domeniche;
    il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
    l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
    il 25 dicembre, Natale;
    il 26 dicembre;
    il 1° gennaio, Capodanno;
    il 6 gennaio, Epifania;
    il giorno di lunedi' dopo Pasqua;
    il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
    il 1° maggio, festa del Lavoro;
    il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
    la festa del Santo Patrono.