Art. 2. Il calendario delle festivita', in conformita' alle disposizioni vigenti, e' il seguente: tutte le domeniche; il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre; il 1° gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedi' dopo Pasqua; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono.