Art. 4.
  1. Il capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero  dell'interno,  puo' avvalersi di consulenti scelti su base
fiduciaria,  per  un  numero  massimo di tre, per la realizzazione di
sistemi   informatici   e  telematici  in  materia  di  immigrazione,
condizione dello straniero e diritto di asilo.
  2.  Con  successivi  provvedimenti,  da adottarsi da parte del capo
Dipartimento  verra' determinato l'oggetto dell'incarico, la durata e
il  compenso  spettante  il  cui  onere  e'  a  carico  delle risorse
finanziarie  di  cui  al  capitolo 2257 U.P.B. 4.1.1.0. funzionamento
beni  e  servizi  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.