Art. 4. 1. Il capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, puo' avvalersi di consulenti scelti su base fiduciaria, per un numero massimo di tre, per la realizzazione di sistemi informatici e telematici in materia di immigrazione, condizione dello straniero e diritto di asilo. 2. Con successivi provvedimenti, da adottarsi da parte del capo Dipartimento verra' determinato l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso spettante il cui onere e' a carico delle risorse finanziarie di cui al capitolo 2257 U.P.B. 4.1.1.0. funzionamento beni e servizi del centro di responsabilita' amministrativa - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.