Art. 5. 1. Per le attivita' negoziali da porre in essere per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato ad agire in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.