Art. 5.
  1.  Per le attivita' negoziali da porre in essere per l'attivazione
e  la  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  alle frontiere di cui
all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno  e'  autorizzato  ad  agire  in deroga all'art. 24 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.