Art. 8. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, cosi' come integrati dalle risorse finanziarie, previste per l'anno 2003, dall'art. 38 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dall'art. 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La presente oridnanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2003 Il Presidente: Berlusconi