Art. 8.
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente
ordinanza, si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza, cosi' come
integrati  dalle  risorse  finanziarie,  previste  per  l'anno  2003,
dall'art.  38  della  legge  30  luglio 2002, n. 189, e dall'art. 80,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  La  presente  oridnanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 novembre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi