Art. 2.
  1.  Per  l'individuazione  e  l'attuazione  degli interventi di cui
all'art.  1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica
utilita',   il   commissario   delegato,   ove   non   sia  possibile
l'utilizzazione  delle  strutture  pubbliche,  puo' ricorrere anche a
liberi  professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di
cui all'art. 3.
  2.   Il   commissario   delegato  provvede,  ove  necessario,  alle
occupazioni  di  urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza.
  3.  Il  commissario delegato e' autorizzato, altresi', alla vendita
dei  materiali  derivanti  dalla  rimozione  e  dalla demolizione del
relitto.