Art. 2. 1. Per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' ricorrere anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3. 2. Il commissario delegato provvede, ove necessario, alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 3. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', alla vendita dei materiali derivanti dalla rimozione e dalla demolizione del relitto.