Art. 4. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede quanto a euro 250.000,00 a carico del Fondo della protezione civile e quanto a euro 250.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti locali territorialmente competenti sono autorizzati ad assegnare ulteriori risorse finanziarie. 3. La regione Toscana e' autorizzata ad assegnare ulteriori risorse finanziarie in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. 4. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie di cui ai commi precedenti, quelle derivanti dalla vendita del relitto, nonche' quelle eventualmente assegnate allo scopo.