Art. 4.
  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,
si  provvede  quanto  a  euro  250.000,00  a  carico  del Fondo della
protezione  civile  e quanto a euro 250.000,00 a carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
  2.  Per  le  finalita' di cui alla presente ordinanza, il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e   gli   enti  locali
territorialmente  competenti  sono autorizzati ad assegnare ulteriori
risorse finanziarie.
  3. La regione Toscana e' autorizzata ad assegnare ulteriori risorse
finanziarie  in  deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
28 marzo  2000,  n.  76,  ed  alle  relative  disposizioni  normative
regionali.
  4. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata
al  commissario  delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10
del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
nella  quale  confluiranno  le  risorse  finanziarie  di cui ai commi
precedenti,  quelle  derivanti  dalla  vendita  del  relitto, nonche'
quelle eventualmente assegnate allo scopo.