Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  di  controllo  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare
dell'Umbria  -  Soc.  cons. a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le
disposizioni  complementari che l'autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga utile, ritenga di impartire.