Art. 7.
  L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare
dell'Umbria   -   Soc.  cons.  a  r.l.»  immette  anche  nel  sistema
informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti
gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale
dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure,
da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita'
nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
della  denominazione  di  origine  protetta «Alto Crotonese» riferita
all'olio  extravergine  di  oliva,  rilasciate  agli utilizzatori. Le
modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal
Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi
conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono
simultaneamente   resi   noti  anche  alla  regione  nel  cui  ambito
territoriale  ricade  la  zona  di  produzione della denominazione di
origine  protetta  «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di
oliva.