Art. 3.
                     Valutazione degli elaborati
    I  lavori  saranno valutati da commissioni appositamente nominate
dai  direttori generali degli uffici scolastici regionali, presieduti
dagli stessi o da un loro delegato e composte da dirigenti scolastici
regionali,   docenti,   genitori   adottivi   di  bambini  stranieri,
rappresentanti di associazioni di volontariato, esperti.
    I  lavori delle scuole della regione autonoma Val d'Aosta saranno
valutati  dalla  commissione  regionale  del  Piemonte, mentre quelli
delle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano dalla commissione
regionale del Friuli-Venezia Giulia.
    I  componenti  delle  commissioni saranno individuati nell'ambito
delle scuole che non partecipano al concorso.
    Tenuto   conto  degli  elementi  di  particolare  originalita'  e
significativita',  sia  sotto  il  profilo  dei  contenuti  che della
realizzazione  tecnica  nonche'  dell'attinenza al tema preposto - le
commissioni regionali selezioneranno un numero di elaborati, per ogni
segmento scolastico, secondo la tabella di cui all'art. 6.
    I lavori prescelti saranno inviati, per la valutazione finale, ad
una   Commissione  nazionale,  nominata  dal  Ministro  per  le  pari
opportunita' e composta da sette membri, di cui due in rappresentanza
rispettivamente   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Commissione   per   le   adozioni   internazionali  e  del  Ministero
dell'istruzione e cinque esperti.
    La  Commissione  nazionale individuera' come meritevoli dei premi
di cui all'art. 5:
      venti lavori elaborati dai bambini della scuola dell'infanzia;
      quaranta  lavori  grafici  elaborati  dagli alunni della scuola
primaria;
      quaranta  testi  elaborati dagli alunni delle scuole secondarie
di primo grado;
      dieci  lavori  prodotti  da  gruppi  di  studenti  delle scuole
secondarie di secondo grado.