Art. 3. Valutazione degli elaborati I lavori saranno valutati da commissioni appositamente nominate dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, presieduti dagli stessi o da un loro delegato e composte da dirigenti scolastici regionali, docenti, genitori adottivi di bambini stranieri, rappresentanti di associazioni di volontariato, esperti. I lavori delle scuole della regione autonoma Val d'Aosta saranno valutati dalla commissione regionale del Piemonte, mentre quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano dalla commissione regionale del Friuli-Venezia Giulia. I componenti delle commissioni saranno individuati nell'ambito delle scuole che non partecipano al concorso. Tenuto conto degli elementi di particolare originalita' e significativita', sia sotto il profilo dei contenuti che della realizzazione tecnica nonche' dell'attinenza al tema preposto - le commissioni regionali selezioneranno un numero di elaborati, per ogni segmento scolastico, secondo la tabella di cui all'art. 6. I lavori prescelti saranno inviati, per la valutazione finale, ad una Commissione nazionale, nominata dal Ministro per le pari opportunita' e composta da sette membri, di cui due in rappresentanza rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali e del Ministero dell'istruzione e cinque esperti. La Commissione nazionale individuera' come meritevoli dei premi di cui all'art. 5: venti lavori elaborati dai bambini della scuola dell'infanzia; quaranta lavori grafici elaborati dagli alunni della scuola primaria; quaranta testi elaborati dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado; dieci lavori prodotti da gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado.