Art. 2. Utilizzazione delle entrate rivenienti del Commissario 1. I finanziamenti commissariali di cui all'ordinanza n. 350/2003 costituiscono per il tesoriere dell'ente entrate con specifica destinazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. E' fatto obbligo al comune di allocare in un distinto capitolo del proprio bilancio finanziario le somme versate dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.