Art. 2.
       Utilizzazione delle entrate rivenienti del Commissario
  1.  I  finanziamenti commissariali di cui all'ordinanza n. 350/2003
costituiscono  per  il  tesoriere  dell'ente  entrate  con  specifica
destinazione,  ai  sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
  2.  E'  fatto obbligo al comune di allocare in un distinto capitolo
del  proprio  bilancio  finanziario  le somme versate dal Commissario
governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.