Art. 3. Rendicontazione contabile e monitoraggio 1. Il comma 1, dell'art. 9, dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003, e' sostituito dal seguente: «1. Le somme messe a disposizione delle amministrazioni comunali nelle sotto-contabilita' infruttifere aperte presso le rispettive sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, sono utilizzate con atti a firma del dirigente del servizio finanziario o da un suo delegato, in conformita' alle disposizioni sulla gestione del bilancio contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenute nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.». 2. Nel comma 2, terzo alinea, dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003, sono eliminate le seguenti parole: «e, per l'effetto, titolare della contabilita' speciale».