Art. 3.
              Rendicontazione contabile e monitoraggio
  1. Il comma 1, dell'art. 9, dell'ordinanza commissariale n. 350 del
12 maggio 2003, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Le somme messe a disposizione delle amministrazioni comunali
nelle  sotto-contabilita'  infruttifere  aperte  presso le rispettive
sezioni  di  Tesoreria  provinciale  dello Stato, sono utilizzate con
atti  a  firma  del  dirigente  del  servizio finanziario o da un suo
delegato,   in  conformita'  alle  disposizioni  sulla  gestione  del
bilancio contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  approvato  con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  contenute  nell'ordinamento  finanziario e contabile degli enti
locali approvato con decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.».
  2.   Nel   comma   2,  terzo  alinea,  dell'art.  9  dell'ordinanza
commissariale  n.  350 del 12 maggio 2003, sono eliminate le seguenti
parole:
    «e, per l'effetto, titolare della contabilita' speciale».