Art. 4.
                     Economie - Somme non spese
  1.  Il  comma  1,  secondo  capoverso,  dell'art.  5 dell'ordinanza
commissariale n. 350 del 12 maggio 2003 e' cosi' sostituito:
    «I sub commissari di cui al successivo art. 7 dovranno comunicare
all'ufficio  del  Commissario  governativo, entro cinque giorni dalla
conclusione  della  gara,  il  nuovo  quadro economico rideterminato,
sulla  base del quale, previa verifica, con successivo provvedimento,
verra' determinato l'importo del finanziamento commissariale al netto
delle   economie,   proporzionali   alla   quota   di   finanziamento
commissariale  medesimo,  conseguite  a seguito della gara d'appalto.
Non   si  fara'  luogo  a  nuova  quantificazione  del  finanziamento
commissariale  laddove  lo  stesso risulta gia' determinato sul nuovo
quadro economico decurtato delle economie.
  Le  economie di cui sopra verranno decurtate, unitamente alla quota
commissariale  di  altre  eventuali  economie, dall'importo del saldo
finale del finanziamento commissariale.».