Art. 4. Economie - Somme non spese 1. Il comma 1, secondo capoverso, dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003 e' cosi' sostituito: «I sub commissari di cui al successivo art. 7 dovranno comunicare all'ufficio del Commissario governativo, entro cinque giorni dalla conclusione della gara, il nuovo quadro economico rideterminato, sulla base del quale, previa verifica, con successivo provvedimento, verra' determinato l'importo del finanziamento commissariale al netto delle economie, proporzionali alla quota di finanziamento commissariale medesimo, conseguite a seguito della gara d'appalto. Non si fara' luogo a nuova quantificazione del finanziamento commissariale laddove lo stesso risulta gia' determinato sul nuovo quadro economico decurtato delle economie. Le economie di cui sopra verranno decurtate, unitamente alla quota commissariale di altre eventuali economie, dall'importo del saldo finale del finanziamento commissariale.».