Art. 5. 1. Le modalita' operative e di dettaglio relative alla gestione dei fondi commissariali verranno rese note ai comuni interessati, con successive comunicazioni. 2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 350 del 12 maggio 2003, n. 357 del 9 luglio 2003, n. 366 del 30 settembre 2003, n. 369 del 5 novembre 2003. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 13 novembre 2003 Il Commissario governativo: Masala