Art. 5.
  1. Le modalita' operative e di dettaglio relative alla gestione dei
fondi  commissariali  verranno  rese  note ai comuni interessati, con
successive comunicazioni.
  2.  Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza,
si  richiamano  le  disposizioni contenute nelle ordinanze n. 350 del
12 maggio  2003,  n.  357  del 9 luglio 2003, n. 366 del 30 settembre
2003, n. 369 del 5 novembre 2003.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 13 novembre 2003
                                   Il Commissario governativo: Masala