Art. 2. Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e societa' finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. 1. Per l'anno 2004, e' fissata nel 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni.