Art. 2.
Variazione  dell'aliquota  IRAP  per  banche,  altri  enti e societa'
finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto   legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  e  successive
                           modificazioni.
    1.  Per  l'anno  2004,  e'  fissata nel 5,25 per cento l'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a carico dei
soggetti  di  cui  agli  articoli  6  e  7  del  decreto  legislativo
15 dicembre  1997,  n.  446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale
a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»
e successive modificazioni.