Art. 3.
Agevolazioni  IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonche'
          per la costituzione di nuove cooperative sociali
    1.  L'aliquota  dell'IRAP  a carico delle nuove imprese giovanili
che  si  costituiscono  nel  territorio  regionale nell'anno 2004, in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2  della legge regionale
24 dicembre  1999,  n.  57,  «Interventi  regionali  per  lo sviluppo
dell'imprenditoria  giovanile  veneta»  e successive modificazioni, e
l'aliquota  dell'IRAP  a  carico delle nuove imprese femminili che si
costituiscono  nel  territorio  regionale nell'anno 2004, in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'art.  2 della legge regionale 20 gennaio
2000,  n.  1  «Interventi  per  la  promozione  di nuove imprese e di
innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni,
sono ridotte di un punto percentuale.
    2.  Le  agevolazioni  di  cui  al comma 1 si applicano anche alle
nuove  cooperative  sociali  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera a)
della  legge  regionale  5 luglio  1994,  n.  24 «Norme in materia di
cooperazione  sociale» e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel
territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui
alla medesima legge regionale 5 luglio 1994, n. 24.
    3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
    4.  Non  si  considerano  nuove  imprese,  ai  fini  del presente
articolo,  quelle derivanti trasformazioni, fusioni o scissioni delle
societa'.
    5.  L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica per
il primo anno di imposta e per il successivo.