Art. 3. Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonche' per la costituzione di nuove cooperative sociali 1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale 5 luglio 1994, n. 24. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997. 4. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti trasformazioni, fusioni o scissioni delle societa'. 5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.