Art. 4. Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale». 1. Per l'anno 2004 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.