Art. 4.
Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  b)  della  legge  regionale  5 luglio  1994, n. 24 «Norme in
                  materia di cooperazione sociale».
    1.  Per  l'anno  2004  sono  esentate  dal pagamento dell'IRAP le
cooperative  sociali  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge   regionale   5 luglio   1994,  n.  24  «Norme  in  materia  di
cooperazione   sociale»,  che  risultino  iscritte  nella  sezione  B
dell'albo  regionale  delle  cooperative  sociali  di cui all'art. 5,
comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.