Art. 2.
  1.  L'I.N.P.D.A.P.  riceve  dalla  SCIC, quale corrispettivo per la
cessione  dei  crediti,  un  ammontare  pari  alla somma dei seguenti
importi:
    a)  contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo
art. 6, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile
di  importo  non inferiore ad Euro 4.220.009.076 che la SCIC finanzia
utilizzando  a  tal  fine  il  ricavo  dell'emissione, al netto delle
commissioni,  delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della
stessa  nei  limiti  di  un  importo massimo complessivo pari ad Euro
2.140.924  ed  al  netto  dell'importo  di  110.000  euro  che  viene
trattenuto  dalla  SCIC  quale  fondo  di  liquidita' al fine di fare
fronte  a pagamenti di spese che dovessero rendersi necessari durante
il corso dell'operazione di cartolarizzazione;
    b)  un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che
i  titoli  di  cui  al  successivo  art.  6,  unitamente  ai relativi
accessori, siano stati completamente rimborsati:
      (i) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per
la  SCIC derivante dalla riscossione dei crediti, nonche' dalle altre
operazioni   accessorie   poste   in   essere   per  l'operazione  di
cartolarizzazione,  ecceda  l'ammontare risultante dalla somma tra il
prezzo  di  acquisto iniziale di cui alla lettera a) che precede, gli
oneri  sostenuti per interessi, per altri oneri accessori e per costi
connessi   all'operazione  di  cartolarizzazione.  All'importo  cosi'
calcolato  si aggiungera' ogni altra somma che la SCIC avra' ricevuto
dall'I.N.P.D.A.P.  o  da terzi ai sensi del contratto di cessione dei
crediti   o   di   altri   contratti   relativi   all'operazione   di
cartolarizzazione  e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei
titoli  di  cui  al  successivo art. 6, per il pagamento dei relativi
oneri accessori, ovvero per sostenere i costi connessi all'operazione
di    cartolarizzazione;    ovvero,   a   scelta   e   su   richiesta
dell'I.N.P.D.A.P.;
      (ii)  mediante  retrocessione  dalla SCIC all'I.N.P. D.A.P. dei
crediti  non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui
essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza nonche'
di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione.
    c)  L'I.N.P.D.A.P.  puo'  richiedere  alla  SCIC di anticipare in
tutto  o in parte ed in una o piu' volte, il pagamento dell'ulteriore
corrispettivo  di  cui  al  punto  b),  ove  la  SCIC sia in grado di
finanziare   tale   anticipato   pagamento   mediante   emissione   e
collocamento   di   nuovi   titoli   ovvero  mediante  assunzione  di
finanziamenti,  da stabilirsi con successivi decreti da emettersi dal
Ministro  dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, a condizione che tale emissione
o  tali  finanziamenti  non  determinino  una  diminuzione del rating
attribuito  ai  titoli  di  cui al successivo art. 6 in essere a quel
momento.
  2.  Il  corrispettivo  di  cui al comma 1 che precede sara' versato
dalla  SCIC  all'I.N.P.D.A.P.  sul  conto  corrente dell'I.N.P.D.A.P.
presso  la Tesoreria centrale dello Stato e denominato I.N.P.D.A.P. -
Gestione autonoma prestazioni creditizie.