Art. 2. 1. L'I.N.P.D.A.P. riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei crediti, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi: a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 6, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad Euro 4.220.009.076 che la SCIC finanzia utilizzando a tal fine il ricavo dell'emissione, al netto delle commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della stessa nei limiti di un importo massimo complessivo pari ad Euro 2.140.924 ed al netto dell'importo di 110.000 euro che viene trattenuto dalla SCIC quale fondo di liquidita' al fine di fare fronte a pagamenti di spese che dovessero rendersi necessari durante il corso dell'operazione di cartolarizzazione; b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che i titoli di cui al successivo art. 6, unitamente ai relativi accessori, siano stati completamente rimborsati: (i) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per la SCIC derivante dalla riscossione dei crediti, nonche' dalle altre operazioni accessorie poste in essere per l'operazione di cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il prezzo di acquisto iniziale di cui alla lettera a) che precede, gli oneri sostenuti per interessi, per altri oneri accessori e per costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo cosi' calcolato si aggiungera' ogni altra somma che la SCIC avra' ricevuto dall'I.N.P.D.A.P. o da terzi ai sensi del contratto di cessione dei crediti o di altri contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli di cui al successivo art. 6, per il pagamento dei relativi oneri accessori, ovvero per sostenere i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione; ovvero, a scelta e su richiesta dell'I.N.P.D.A.P.; (ii) mediante retrocessione dalla SCIC all'I.N.P. D.A.P. dei crediti non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza nonche' di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. c) L'I.N.P.D.A.P. puo' richiedere alla SCIC di anticipare in tutto o in parte ed in una o piu' volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto b), ove la SCIC sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante emissione e collocamento di nuovi titoli ovvero mediante assunzione di finanziamenti, da stabilirsi con successivi decreti da emettersi dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a condizione che tale emissione o tali finanziamenti non determinino una diminuzione del rating attribuito ai titoli di cui al successivo art. 6 in essere a quel momento. 2. Il corrispettivo di cui al comma 1 che precede sara' versato dalla SCIC all'I.N.P.D.A.P. sul conto corrente dell'I.N.P.D.A.P. presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato I.N.P.D.A.P. - Gestione autonoma prestazioni creditizie.