(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
                   ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI
               DA ASSUMERSI DA PARTE DELL'I.N.P.D.A.P.
    (1)  impegni  di  informativa  in  merito  ad  eventi che abbiano
determinato il venire meno dell'esistenza anche parziale di qualsiasi
credito ceduto e del relativo importo;
    (2)  dichiarazioni  e  garanzie in merito i) al proprio status di
ente  pubblico  con  personalita'  giuridica  autonoma ed allo status
della  Gestione  unitaria  istituita  come  fondo  autonomo  privo di
personalita'  giuridica;  ii)  alla  non  sussistenza a suo carico di
procedure concorsuali o di liquidazione;
    (3)  dichiarazioni  e  garanzie  in  merito i) all'adempimento di
tutto  quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei
crediti  e l'assunzione dei connessi obblighi; ii) alla idoneita' del
contratto  di  cessione  a  trasferire  alla  SCIC la titolarita' dei
crediti;  iii)  alla  capacita',  poteri  di  rappresentanza e debita
autorizzazione  della  persona  che  sottoscrivera'  il  contratto di
cessione per conto dell'I.N.P.D.A.P.; iv) al fatto che la conclusione
del  contratto  di cessione non confligge con norme di legge od altri
obblighi,   atti   o  giudizi  relativi  all'I.N.P.  D.A.P.,  al  suo
patrimonio  o  ai  Crediti; v) alla natura di atto di diritto privato
della  cessione  dei  crediti e alla non opponibilita' di immunita' o
privilegi;  vi)  alla  non  necessita'  dell'intervento  di terzi nel
contratto  di cessione dei crediti e alla non sussistenza di facolta'
di   recesso   dell'I.N.P.D.A.P.  dal  contratto  di  cessione  o  di
annullamento  dello  stesso in virtu' della sua natura pubblicistica;
vii)   all'impegno   dell'I.N.P.   D.A.P.  di  agire  in  buona  fede
nell'esecuzione   del   contratto   di  cessione  tenendo  conto  che
l'operazione  di  cartolarizzazione comportera' l'emissione di titoli
sui  mercati;  viii) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.D.A.P.
dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorita' previsti per i
pagamenti da parte della SCIC a valere sui flussi di cassa rivenienti
dagli incassi o dai recuperi dei crediti;
    (4)  dichiarazioni  e  garanzie  in  merito i) alla veridicita' e
correttezza  delle  rappresentazioni  contabili contenute nel proprio
bilancio  consuntivo  del  2002  nonche' alla redazione con chiarezza
secondo  i principi contabili applicabili a detto bilancio consuntivo
ed  al  bilancio  preventivo  del  2003; ii) alla conformita' di tali
bilanci  con  le  norme  applicabili  e iii) al mancato sopravvenire,
successivamente  a  tali  bilanci,  di  fatti  che  possano  influire
negativamente   sulla   cessione  dei  crediti  ceduti  ovvero  sulla
capacita'  dell'I.N.P.D.A.P.  di  adempiere  ai  propri  obblighi  in
relazione alla stessa;
    (5)  dichiarazioni  e  garanzie  in  merito  i) alla completezza,
veridicita'  e  correttezza delle informazioni rilevanti in relazione
all'emissione  e  all'offerta  dei  titoli  contenute  nel  Prospetto
informativo preliminare e nel Prospetto informativo;
    (6)   dichiarazioni  e  garanzie  in  merito  i)  alla  legittima
titolarita'  in  capo all'I.N.P.D.A.P. dei crediti e al loro stato di
crediti in bonis; ii) alla validita', vincolativita' ed efficacia dei
contratti di prestito personale dai quali derivano i crediti; iii) al
rispetto da parte dell'I.N.P. D.A.P. delle norme di legge di volta in
volta  vigenti nella stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti
di prestito personale e nell'erogazione dei prestiti personali da cui
derivano  i crediti; iv) alla capacita' dell'I.N.P.D.A.P. di disporre
dei  crediti  ed  all'assenza  di precedenti cessioni o vincoli sugli
stessi;  v)  altre  dichiarazioni  relative  alle caratteristiche dei
prestiti personali;
    (7)  dichiarazioni  e  garanzie  in  merito  i) alla completezza,
veridicita'  e  correttezza  delle  informazioni relative ai prestiti
personali  contenute  nell'elenco fornito dall'I.N.P.D.A.P.; ii) alla
rispondenza  dei  crediti  ai  criteri di selezione di cui al comma 1
dell'art.  1  del  presente  decreto;  iii)  alla  non sussistenza di
pregiudizi,  conseguenti  la  cessione  dei  crediti,  inficianti  le
obbligazione  poste  in  capo  ai  debitori  ceduti  in  relazione al
pagamento degli importi residui dovuti a fronte dei crediti; iv) alla
denominazione  in  euro  dei  prestiti  personali  da  cui derivano i
crediti;  v)  alla  insussistenza di garanzie che assistano i crediti
diverse ed ulteriori da quelle cedute con il contratto di cessione;
    (8)  dichiarazioni  e garanzie in merito i) alla insussistenza di
pregiudizi,   derivanti   dalla   cessione  dei  crediti,  inficianti
l'obbligo  dei  datori di lavoro di effettuare i pagamenti delle rate
di  rimborso  dei prestiti personali mediante cessione di quota dello
stipendio;  ii)  all'assenza  di  obblighi  di  ritenuta  o deduzione
fiscale sui crediti;
    (9)  dichiarazioni  e  garanzie  in  merito  al rispetto da parte
dell'I.N.P.D.A.P.  i)  delle  norme  che disciplinano la cessione dei
crediti   in  generale  e  la  cessione  di  quote  di  stipendio  in
particolare;  ii)  di  tutte  le  procedure e le formalita' richieste
dalla  normativa  richiamata  ai  fini  della validita', efficacia ed
opponibilita'  della  cessione  dei  crediti alla data di stipula del
contratto di cessione;
    (10)  dichiarazioni  e  garanzie  in  merito all'impegno da parte
dell'I.N.P.D.A.P.  a  manlevare  e  tenere  indenne  la SCIC per ogni
danno,  costo  e  spesa  derivanti  i)  dall'inadempimento  da  parte
dell'I.N.P.D.A.P.   degli   obblighi  assunti  con  il  contratto  di
cessione;  ii) dalla non veridicita', incompletezza o non correttezza
delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P.; ovvero
iii)  dal  mancato  incasso  o  recupero  di  crediti  in conseguenza
dell'esercizio  nei  confronti  dell'I.N.P.D.A.P.  dell'eccezione  di
compensazione da parte dei debitori ceduti;
    (11)  dichiarazioni  e  garanzie  in  merito all'impegno da parte
dell'I.N.P.D.A.P.  i)  a  compiere  qualsiasi  atto  e  sottoscrivere
qualsiasi  documento  necessario  a  rendere  opponibile  ai terzi la
cessione  dei  crediti  e  il  trasferimento  delle  garanzie ad essi
relative  alla  SCIC;  ii)  a collaborare con l'acquirente a compiere
ogni  altra  azione e ad acconsentire al perfezionamento di ulteriori
atti  o  scritture  qualora  cio'  dovesse dimostrarsi necessario per
consentire  alla  SCIC  l'esercizio  dei  diritti  derivatigli  dalla
cessione  dei  crediti;  iii)  a  non  cedere  in tutto o in parte, a
qualsiasi  titolo,  i crediti ad alcun terzo e a non costituire alcun
diritto  di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a
favore  di  terzi  sui  crediti  stessi  o parte di essi; e iv) a non
modificare i contratti di prestito personale;
    (12)  dichiarazioni  e  garanzie  in  merito all'impegno da parte
dell'I.N.P.D.A.P.  i)  nell'ipotesi  in  cui  un  credito risulti non
rispondente  ai  criteri indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente
decreto ed a condizione che l'importo nominale dei crediti rientranti
in   ciascuna   categoria  non  rispondenti  a  tali  criteri  superi
l'eventuale  differenza  in  eccesso  (ponderata  secondo  i  criteri
richiamati  all'allegato  3  del  presente decreto e nel contratto di
cessione)  tra  gli  importi risultanti dall'elenco di cui al comma 2
dell'art.  1  del  presente  decreto  (maggiorati degli importi degli
ulteriori   crediti  eventualmente  rinvenuti  dall'I.N.P.D.A.P.  che
rientrino  nelle categorie dei crediti da escludere e non siano stati
inseriti nel relativo elenco) e gli importi nominali minimi garantiti
dall'I.N.P.D.A.P.  per  ciascuna  categoria, a (x) corrispondere alla
SCIC   un   importo  in  contanti  (calcolato  secondo  le  modalita'
specificate  nel  contratto  di  cessione)  ovvero, (y) a scelta e su
richiesta  dell'I.N.P.D.A.P., a cedere ulteriori crediti derivanti da
prestiti  personali  concessi  dopo il 5 dicembre 2003 il cui importo
nominale,  calcolato  secondo  i  meccanismi  di  ponderazione di cui
all'allegato  3  al  presente  decreto,  sia sufficiente a colmare le
carenze  di  crediti  verificatesi  a seguito di tale esclusione; ii)
nell'ipotesi   di   inesistenza  dei  crediti,  accertata  anche  con
provvedimento  giudiziale  non  definitivo,  a  sostituire  i crediti
rivelatisi  inesistenti  con  altri  crediti  derivanti  da  prestiti
personali  concessi dopo il 5 dicembre 2003, il cui importo nominale,
calcolato  secondo i meccanismi di ponderazione di cui all'allegato 3
al  presente decreto, sia sufficiente a colmare le carenze di crediti
verificatesi  a  seguito  di  tale inesistenza ovvero a corrispondere
alla  SCIC  un  importo  in  contanti (calcolato secondo le modalita'
specificate  nel  contratto  di  cessione)  qualora  tale importo sia
necessario  a  SCIC  al  fine  di rispettare il piano di rimborso del
capitale  e  degli  interessi  stimato  per  i titoli emessi ai sensi
dell'art.  6,  anche  tenuto  conto  dei  contratti  di copertura del
rischio   di   cui   all'art.   7;  l'impegno  sopra  previsto  sara'
subordinato,  inter  alia,  ed  in  conformita' a quanto disposto dal
contratto  di  cessione  al  fatto che l'importo nominale dei crediti
rientranti  in  ciascuna categoria, di cui sia accertata ai sensi del
contratto di cessione l'inesistenza, superi l'eventuale differenza in
eccesso  (ponderata  secondo  i criteri richiamati all'allegato 3 del
presente  decreto  e  nel  contratto  di  cessione)  tra  gli importi
risultanti  dall'elenco  di  cui  al comma 2 dell'art. 1 del presente
decreto   (maggiorati   degli   importi   degli   ulteriori   crediti
eventualmente   rinvenuti   dall'I.N.P.D.A.P.   che  rientrino  nelle
categorie  dei  crediti  rivelatisi  inesistenti  e  non  siano stati
inseriti nel relativo elenco) e gli importi nominali minimi garantiti
dall'I.N.P.D.A.P. per ciascuna categoria.