Art. 3. 1. I versamenti relativi agli adempimenti di obblighi tributari non eseguiti per effetto delle sospensioni intervenute ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2002, prorogate dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, a favore dei soggetti residenti nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, sono effettuati in quindici rate a partire dal 1° dicembre 2003.