Art. 3.
  1. I versamenti relativi agli adempimenti di obblighi tributari non
eseguiti per effetto delle sospensioni intervenute ai sensi dell'art.
9,  comma  2,  della  legge  27 luglio  2002, n. 212, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2002, prorogate
dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  18 aprile  2003,  n. 3282, a favore dei soggetti residenti nelle
regioni  Liguria,  Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia
ed  Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi
nel mese di novembre 2002, sono effettuati in quindici rate a partire
dal 1° dicembre 2003.