IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione (CE) n. 590 del 18 marzo
1999, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le altre, della indicazione geografica protetta «Zampone Modena»
nel  quadro  della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 gennaio  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 18 del 23 gennaio
2001,  con  il  quale  l'organismo  di  controllo  «Istituto Nord Est
Qualita'  -  INEQ»,  con  sede in Villanova di San Daniele del Friuli
(Udine), via Nazionale n. 33/35, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal 23 gennaio 2001, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutte  le  carni  trasformate a indicazione
geografica  protetta,  al  fine  di  soddisfare l'esigenza di fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato   decreto  ministeriale  9 gennaio  2001  per  la  indicazione
geografica  protetta  «Zampone Modena venga adeguato allo schema tipo
di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  il Consorzio per l'Associazione industriali delle
carni - ASS.I.CA., con nota del 1° ottobre 2003 ha comunicato di aver
deliberato  il rinnovo della designazione dell'organismo di controllo
«Istituto  Nord  Est  Qualita'  - INEQ», con sede in Villanova di San
Daniele  del  Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, quale organismo
di  controllo  e  di  certificazione  ai sensi del citato art. 10 del
regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione  geografica protetta «Zampone
Modena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa,   per  consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Istituto  Nord  Est  Qualita'  - INEQ», con sede in Villanova di San
Daniele  del  Friuli  (Udine),  via  Nazionale  n. 33/35, con decreto
ministeriale   9 gennaio   2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta  «Zampone Modena» registrata con il
regolamento   della  Commissione  (CE)  590  del  18 marzo  1999,  e'
prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004.