IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, E aprile 2003 e
14 luglio   2003,   con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione
triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Viterbo» con
decreto 8 ottobre 1999 e' stata prorogata fino al 14 gennaio
  2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine  protetta  olio  extravergine  di  oliva
«Canino»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota
ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64334;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Canino»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 8 ottobre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto
8 ottobre  1999,  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di
origine  protetta  olio extravergine di oliva «Canino» registrata con
il  regolamento  della  Commissione CE n. 1263/96 del IO luglio 1996,
gia'  prorogata  con  decreti  19 settembre  2002,  20 gennaio  2003,
8 aprile  2003  e  14 luglio  2003,  e'  ulteriormente  prorogata  di
centoventi giorni a far data dal 14 gennaio 2004.