Art. 2.
  Contro   il   presente  provvedimento  e'  ammissibile  il  ricorso
giurisdizionale  al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni dalla
notifica  ovvero  ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il
termine di centoventi giorni dalla notifica.
  Al  nuovo  liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal
decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
  Copia del presente provvedimento viene inviata:
    al Ministro delle attivita' produttive - Direzione generale degli
enti cooperativi;
    al nuovo liquidatore ordinario;
    al liquidatore sostituito;
    al Presidente del collegio sindacale;
    al tribunale fallimentare di Verona;
    all'ufficio  del  registro  delle  imprese  presso  la  camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;
    alla prefettura di Verona;
    all'ufficio imposte dirette di Verona;
    al  Ministero  della  giustizia  -  Ufficio pubblicazioni leggi e
decreti.
      Verona, 28 novembre 2003
                                      Il direttore provinciale: Festa