Art. 2. Contro il presente provvedimento e' ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica. Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Copia del presente provvedimento viene inviata: al Ministro delle attivita' produttive - Direzione generale degli enti cooperativi; al nuovo liquidatore ordinario; al liquidatore sostituito; al Presidente del collegio sindacale; al tribunale fallimentare di Verona; all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona; alla prefettura di Verona; all'ufficio imposte dirette di Verona; al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti. Verona, 28 novembre 2003 Il direttore provinciale: Festa