Art. 3. Abrogazione dell'art. 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 marzo 2003 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'art. 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 marzo 2003. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto Ministro delle attivita' produttive 14 marzo 2003.