Art. 3.
Abrogazione  dell'art.  1  del  decreto  del Ministro delle attivita'
                      produttive 14 marzo 2003

    1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto e'
abrogato l'art. 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
14 marzo 2003.
    2.  Restano  validi  gli  atti  e i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  del decreto Ministro delle attivita' produttive 14 marzo
2003.